Cassazione civile Sez. I sentenza n. 557 del 22 gennaio 1998

ECLI:IT:CASS:1998:557CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di igiene degli alimenti, l'art. 13 del d.P.R. 18 maggio 1982, n. 322 nel prevedere (al primo comma) che i prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, devono essere muniti di apposito cartello (sul quale devono essere riportate le indicazioni di cui al successivi commi secondo e terzo) preferibilmente applicato ai recipienti che li contengono ovvero applicato nei comparti in cui sono esposti, non impone che il detto cartello debba necessariamente essere applicato ai contenitori dei prodotti o all'interno dei comparti in cui i prodotti sono contenuti, atteso che dalla lettera della disposizione e` dato evincere solo una preferenza perche` cio` avvenga, mentre in base alla "ratio" dell'articolo -che e` quella di rendere edotti i consumatori di alcuni elementi essenziali relativi al prodotto - nonche` ancora in base alla lettera del primo e del quinto comma dello stesso articolo, la prescrizione della norma deve ritenersi adempiuta anche ove il cartello sia stato collocato, come previsto dal cit. quinto comma, "bene in vista".

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