Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1268 del 8 febbraio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:1268PEN

Massima

Massima ufficiale
In materia di inquinamento delle acque le disposizioni qualitative e temporali della legge 10 maggio 1976 n. 319 assurgono a norme fondamentali di principio e prevalgono sulle prescrizioni regionali con effetto abrogativo di queste ultime, qualora siano incompatibili con le norme statali. Ne consegue che l'art. 13 della citata legge n. 319 ha abrogato l'art. 14 della legge 19 agosto 1974 della regione lombardia, il quale pone limite in contrasto con essa per quanto riguarda il tema per l'adeguamento degli scarichi in corsi d'acqua superficiali provenienti da insediamenti produttivi.

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