Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1025 del 25 gennaio 1986

ECLI:IT:CASS:1986:1025PEN

Massima

Massima ufficiale
Nella ipotesi di reato punito con pene congiunte, il calcolo della pena pecuniaria, ai fini dell'applicabilità dell'art. 77 della legge n. 689 del 1981 - modifiche al sistema penale -, va effettuato operando il conguaglio della pena pecuniaria con quella detentiva, secondo i principi stabiliti dall'art. 135 cod. pen., in modo che la durata complessiva della pena detentiva, risultante in tutto o in parte da tale operazione, non superi la durata massima della pena detentiva prevista dall'art. 53 della legge n. 689 del 1981, ragguagliata ai sensi dell'art. 135 cod. PEN..

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