Cassazione penale Sez. V sentenza n. 22250 del 7 giugno 2002

ECLI:IT:CASS:2002:22250PEN

Massima

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Il giornalista che pubblica notizie diffamatorie senza aver previamente verificato con rigore la veridicità delle fonti e delle informazioni, non può invocare l'esimente del diritto di cronaca, essendo esclusa la sussistenza di un errore involontario ai sensi dell'art. 51 c.p. La libertà di informazione, infatti, non può prevalere sul diritto della persona offesa alla tutela della propria reputazione, qualora il giornalista non abbia adempiuto al dovere di diligenza e prudenza nella raccolta e nella divulgazione di notizie, anche quando queste siano di pubblico interesse. La mancata verifica dell'autenticità e della provenienza di documenti utilizzati a sostegno delle affermazioni diffamatorie, nonché l'assenza di riscontri oggettivi circa la veridicità dei fatti riportati, comportano la responsabilità penale del giornalista per il reato di diffamazione, a prescindere dalla buona fede o dalla mancanza di dolo. Il giudice, pertanto, nel valutare la legittimità dell'esercizio del diritto di cronaca, deve accertare l'effettivo adempimento, da parte del giornalista, dell'obbligo di diligenza e prudenza nella selezione e nella verifica delle fonti informative, anche quando le notizie pubblicate riguardino fatti di rilevante interesse pubblico.

Sentenza completa

FATTO E DIRITTO
Risulta che "Il Mattino dell'Alto Adige" ha pubblicato il 17 giugno 1994 l'articolo di S. P. che definisce K. E. H. come "collaborazionista della Gestapo nella ex-Jugoslavia" e come "boia" in relazione alla denunzia, effettuata nel 1942 di un partigiano slavo così arrestato e giustiziato. Per la conseguente querela del K. il Tribunale di Trento ha condannato (sentenza del 5 agosto 1998) la S. e F. D. (capo redattore responsabile, imputato ai sensi dell'art. 57 c.p.) alle rispettive pene di giustizia per la contestata diffamazione, considerando che: - il querelante ha fornito rilevante documentazione sulla sua qualità di "uomo onesto e patriota"; - i testimoni W. e F. (dei quali non è stata possibile l'escussione) non sono stati in grado di rendere riferimenti telefonici certi sulla ufficialità e sulla autenticità della lettera del 17 marzo 1981, recante la sottoscrizione "Bracko", invocata dall…

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