Cassazione civile Sez. Trib. sentenza n. 21657 del 9 ottobre 2006

ECLI:IT:CASS:2006:21657CIV

Massima

Massima ufficiale
La querela di falso è proponibile anche nel giudizio di cassazione, ma limitatamente ad atti del relativo procedimento, come il ricorso o il controricorso, ovvero a documenti producibili ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ.; essa, invece, non può riguardare atti e documenti in forza dei quali il giudice di merito abbia pronunciato la decisione impugnata, potendo l'eventuale falsità di essi essere fatta valere dinanzi a tale giudice come motivo di revocazione (nella specie il ricorrente, lamentando di non essere venuto a conoscenza dell'appello, aveva chiesto fosse dichiarata la nullità della sentenza di secondo grado deducendo la nullità della notificazione a mezzo posta dell'atto di appello e proponendo querela di falso in ordine alla sottoscrizione apposta sul relativo avviso di ricevimento).

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