Cassazione penale Sez. II sentenza n. 26513 del 5 luglio 2024

ECLI:IT:CASS:2024:26513PEN

Massima

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La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., tale presunzione fa ritenere sussistenti, salvo prova contraria non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo, in quanto il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità. Pertanto, il giudice può ritenere sussistenti le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere anche in presenza di un significativo lasso temporale tra il momento del commesso delitto e quello della valutazione della permanenza della attualità e concretezza delle esigenze cautelari, qualora siano presenti altri elementi, come precedenti penali, carichi pendenti e condanne recenti per reati anche di natura associativa, che dimostrino la perdurante pericolosità sociale dell'indagato e la concreta ed attuale possibilità di reiterazione delle condotte criminose.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta da

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente

Dott. DI PAOLA Sergio - Consigliere

Dott. ALMA ((omissis)) - Relatore

Dott. NICASTRO Giuseppe - Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Sc.Si., nato a B il giorno (Omissis)
rappresentato ed assistito dall'avv. Cl.Sf. e dall'avv. Au.Ve. - di fiducia
avverso l'ordinanza nrg. 422/2023 in data 29 gennaio 2024 del Tribunale di Bari in funzione di giudice del riesame
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dalla difesa dell'indagato la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza …

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