Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6535 del 6 marzo 1991

ECLI:IT:CASS:1991:6535PEN

Massima

Massima ufficiale
Al fine del riesame del provvedimento che ha applicato una misura coercitiva è indispensabile che il giudice del riesame, in quanto investito del controllo di legittimità e di merito del provvedimento impugnato, acquisisca gli atti sui quali era stata fondata dal Pubblico ministero la richiesta di applicazione della misura stessa. La mancata trasmissione di tali atti da parte del giudice procedente entro il giorno successivo all'avviso, e la conseguente mancata acquisizione degli stessi, determina la nullità del procedimento di riesame.

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