Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1122 del 28 maggio 1996

ECLI:IT:CASS:1996:1122PEN

Massima

Massima ufficiale
La disposizione di cui all`art. 302 cod. proc. pen., relativa alla necessita` del previo interrogatorio per l`emissione di un nuovo provvedimento di custodia cautelare nell`ipotesi di perdita di efficacia della misura, non si applica ai casi previsti dagli articoli 27 (misure cautelari disposte dal giudice incompetente) e 309 comma decimo cod. proc. pen. (perdita di efficacia dell`ordinanza dispositiva della misura cautelare). Il legislatore, infatti, ha imposto il previo interrogatorio in stato di liberta` nell`ipotesi di cui all`art. 294 cod. proc. pen. (mancato interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare) per ragioni di tutela dell`indagato, che, se tempestivamente interrogato, avrebbe potuto far valere le sue ragioni difensive.  Non v`e`, pertanto, identita` di "ratio" con la situazione di inefficacia prevista nell`art. 27 cod. proc. pen. (nel caso in cui l`indagato e` stato interrogato), ne` tantomeno con la situazione di inefficacia prevista dall`art. 309 comma decimo cod. proc. pen..   da vedere: Sen 31/05/1993 1205 sez 6 Pen

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