Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10161 del 5 novembre 1985

ECLI:IT:CASS:1985:10161PEN

Massima

Massima ufficiale
I motivi di ricorso per cassazione non contestuali devono essere sottoscritti o dall'avvocato, che difese l'imputato nell'ultimo giudizio, o da un difensore cui è stato conferito l'incarico dalla parte stessa. Ne deriva che sono inammissibili i motivi, successivi alla dichiarazione di impugnazione, sottoscritta da un avvocato nominato dal difensore dell'imputato.

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