Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 38620 del 14 agosto 2018

ECLI:IT:CASS:2018:38620PEN

Massima

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Il delitto di calunnia si configura quando l'agente, consapevole dell'innocenza della persona, prospetta all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che a questa abbia l'obbligo di riferire, circostanze di fatto idonee a determinare l'avvio di un procedimento penale a carico di tale persona, a prescindere dalla qualificazione giuridica attribuita ai fatti e dalla successiva depenalizzazione o abrogazione del reato falsamente attribuito. Ciò in quanto l'elemento centrale della fattispecie è il pericolo derivante dalla possibilità che si instauri un procedimento penale, con il rischio di irrogare una pena nei confronti di un innocente. Pertanto, la configurabilità del delitto di calunnia va valutata con riferimento al momento in cui la falsa attribuzione del reato è stata prospettata all'autorità, senza che possano rilevare eventuali modifiche legislative successive incidenti sulla definizione del reato falsamente attribuito. Inoltre, ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 368, comma 2, c.p., ciò che rileva è che la falsa accusa, nel momento in cui fu indirizzata all'autorità, esponesse la persona ingiustamente accusata al rischio di essere sottoposta a procedimento penale e di essere condannata per un reato punito con una pena superiore, nel massimo, a dieci anni di reclusione, a prescindere da eventuali successive modifiche normative che abbiano mitigato il trattamento sanzionatorio del reato presupposto. La valutazione degli elementi di prova acquisiti a carico dell'imputato deve essere sviluppata dai giudici del merito in ragionato confronto con la tesi difensiva, senza che possano essere censurati, in sede di legittimità, l'apprezzamento e la ponderazione delle risultanze probatorie, salvo che non si ravvisino vizi logici o contraddittorietà insanabili. Infine, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in assenza di elementi decisivi per la loro applicazione, non integra un vizio di motivazione censurabile in cassazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROTUNDO Vincenzo - Presidente

Dott. GIANESINI Maurizio - Consigliere

Dott. AGLIASTRO Mirella - Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere

Dott. GIORDANO ((omissis)) - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17/05/2016 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa GIORDANO ((omissis))NA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. LOY MARIA FRANCESCA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore della parte civile, (OMISSIS), avvocato (OMISSIS), quale sostituto processuale dell'avvocat…

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