Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2585 del 21 febbraio 1980

ECLI:IT:CASS:1980:2585PEN

Massima

Massima ufficiale
Perché possa applicarsi la norma dell'art. 152, capoverso, Cod. proc. pen., che impone il proscioglimento nel merito in presenza di una causa di estinzione del reato, è necessario che risulti evidente dagli atti processuali la prova dell'insussistenza del fatto, o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non è preveduto dalla legge come reato. E quando il procedimento si trovi nella fase di legittimità, e si tratta di ricorso avverso sentenza con la quale il giudice ha applicato una causa estintiva del reato, il sindacato della corte di cassazione deve essere limitato all'accertamento se una delle ipotesi di cui all'art. 152 capoverso Cod. proc. pen. ricorra in maniera evidente in base alla situazione di fatto risultante dalla stessa sentenza impugnata, senza che possa estendersi ad una critica del materiale probatorio acquisito al processo, implicando ciò indagini e valutazioni di fatto che esulano dai compiti istituzionali e funzionali della corte.

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