Cassazione civile Sez. III sentenza n. 835 del 20 gennaio 2015

ECLI:IT:CASS:2015:835CIV

Massima

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Il diritto di cronaca e di critica giornalistica, pur costituendo un fondamentale strumento di informazione e di controllo democratico, trova i suoi limiti nel rispetto della verità sostanziale dei fatti narrati e nell'osservanza della continenza espressiva, senza eccedere in attacchi gratuiti o diffamatori alla reputazione altrui. Pertanto, la pubblicazione di notizie e commenti, anche se relativi a vicende di interesse pubblico, è legittima solo se rispetta i requisiti della verità putativa, desunta da una diligente ricerca delle fonti, e della continenza formale, evitando espressioni oltraggiose o lesive della dignità della persona. In tali ipotesi, il giornalista non può essere ritenuto responsabile dei danni cagionati, in quanto la sua condotta è scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca e di critica costituzionalmente tutelato. Tuttavia, qualora le affermazioni giornalistiche risultino palesemente false o gravemente offensive, oltrepassando i limiti della continenza, esse integrano gli estremi della diffamazione e danno luogo all'obbligo di risarcire i danni provocati alla reputazione altrui. Spetta pertanto al giudice, nel bilanciare il diritto di informazione con il diritto alla reputazione, valutare in concreto se la pubblicazione sia stata effettuata nel rispetto dei suddetti requisiti, tenendo conto della rilevanza pubblica della notizia, della diligenza del giornalista nella ricerca delle fonti e della proporzionalità delle espressioni utilizzate.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni B. - rel. Presidente

Dott. SESTINI Danilo - Consigliere

Dott. CIRILLO Ettore - Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16941-2011 proposto da:

(OMISSIS), difensore di se stesso nonche' di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio legale (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 796/2011 della…

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