Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino sentenza n. 557 del 2016

ECLI:IT:TARPIE:2016:557SENT

Massima

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La revoca di una licenza di commercio di oggetti preziosi può essere disposta dall'Autorità di Pubblica Sicurezza sulla base di una precedente condanna penale per reato di ricettazione, solo ove tale condanna sia idonea a incidere concretamente sulla affidabilità e buona condotta del titolare della licenza, non potendosi ritenere automaticamente precluso il mantenimento della licenza per il solo fatto della condanna. Inoltre, la pendenza di un procedimento penale per altro reato, in assenza di una sentenza di condanna definitiva, non costituisce di per sé motivo sufficiente per la revoca della licenza, essendo necessaria una specifica e adeguata motivazione da parte dell'Autorità amministrativa in ordine all'incidenza di tale circostanza sulla affidabilità e buona condotta del titolare. L'Autorità di Pubblica Sicurezza, nell'esercizio del proprio potere discrezionale in materia, è tenuta a valutare con particolare attenzione le concrete circostanze del caso, senza poter fondare la revoca della licenza su meri indizi o presunzioni, dovendo invece basarsi su elementi di fatto idonei a dimostrare il venir meno dei requisiti di affidabilità e buona condotta richiesti per il mantenimento della licenza stessa. Ove l'Autorità abbia in precedenza ritenuto non rilevante, ai fini del rilascio della licenza, la medesima condanna penale poi invocata a sostegno della revoca, tale circostanza costituisce un elemento di valutazione che l'Amministrazione non può trascurare, dovendo fornire adeguata motivazione in ordine al mutamento del proprio apprezzamento. Infine, l'intervenuta assoluzione dell'interessato nel procedimento penale pendente al momento dell'adozione del provvedimento di revoca, con formula ampia ("perché il fatto non sussiste"), costituisce un elemento di fatto sopravvenuto che l'Autorità amministrativa è tenuta a valutare ai fini di un riesame del provvedimento, non potendo più considerare tale circostanza come indice di inaffidabilità o mancanza di buona condotta.

Sentenza completa

N. 00724/2015
REG.RIC.

N. 00557/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00724/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 724 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio della prima in Torino, ((omissis)), 47;

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 1213 Cat. 14. E/2015/Amm.va in data 29 aprile 2015, notificato il successivo 5 giugno 2015, con cui il Questore della Provincia di Alessandria ha di…

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