Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 11530 del 11 maggio 2018

ECLI:IT:CASS:2018:11530CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto (ditta, ragione sociale, marchio) non è escluso dall'ambito delle forme pubblicitarie imponibili quando, per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove è situato, per le sue caratteristiche strutturali o per le modalità con cui viene utilizzato, il segno risulti obiettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa, e non abbia, quindi, soltanto una mera finalità distintiva.(Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva ritenuto insussistente il presupposto impositivo rispetto a scritte riproducenti il marchio di due aziende produttrici di torri eoliche, stampigliate su sessanta aerogeneratori istallati in zona a traffico ridotto ed a forte vocazione eolica).

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