Cassazione civile Sez. Trib. sentenza n. 20823 del 26 ottobre 2005

ECLI:IT:CASS:2005:20823CIV

Massima

Massima ufficiale
La disposizione di cui all'art. 12 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516 (ora abrogata dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) - in forza della quale la sentenza penale irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio ha autorità di cosa giudicata nel processo tributario per quanto concerne i fatti materiali che sono stati oggetto di accertamento -, si riferisce, alla luce dell'espressa lettera della norma, ai soli procedimenti penali che concernono le materie disciplinate dal predetto decreto legge n. 429 del 1982 ossia relativi a reati in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto. La disposizione è pertanto inapplicabile in rapporto alla sentenza di assoluzione emessa nell'ambito di un procedimento penale relativo a violazioni delle leggi doganali.

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