Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5689 del 7 giugno 1996
ECLI:IT:CASS:1996:5689PEN
Massima
Massima ufficiale
Per il principio della tassatività delle impugnazioni previsto dall'art. 568, comma 1, c.p.p., il provvedimento di archiviazione pronunciato dal Gip su conforme richiesta del P.M. è ricorribile per cassazione, a norma dell'art. 409, comma 6, stesso codice, soltanto per violazione del contraddittorio. Tuttavia, la ricorribilità per cassazione è sempre prevista contro i provvedimenti abnormi, e cioè contro quei provvedimenti che non siano riconducibili ad alcuno degli schemi disciplinati dall'ordinamento processuale, perché emessi in assoluta carenza di potere o con contenuto avulso da ogni previsione normativa. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso qualsiasi profilo di abnormità, perché relativa a decreto con il quale il Gip, rispettate le regole del contraddittorio nei confronti delle persone offese costituitesi parti civili e nei confronti di chi si era opposto alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M., l'aveva accolta ai sensi dell'art. 410 c.p.p. La S.C. ha anche chiarito che, in tal caso, avendo già il P.M. manifestato, con la richiesta di archiviazione, di non voler esercitare l'azione penale in ordine alla notizia di reato devolutagli, spetta solo al procuratore generale presso la corte di appello valutare se sia il caso di avocare le indagini ed eventualmente esercitare l'azione penale in sostituzione del P.M. gerarchicamente inferiore, avvalendosi delle facoltà riconosciutegli dall'art. 412, commi 1 e 2, c.p.p.) In tema di giudizio abbreviato, la definibilità del processo «allo stato degli atti», che costituisce la condizione per l'accesso al rito semplificato ai sensi del comma 1 dell'art. 440 c.p.p., è data dalla non suscettibilità di modificazione del quadro probatorio nel corso del giudizio, intesa nel senso che gli elementi già acquisiti devono coprire per intero la res iudicanda, compresi gli aspetti relativi alle circostanze attenuanti ed, in genere, ai dati occorrenti per la commisurazione della pena, nonché all'imputabilità dell'agente; non è dunque consentito, a tal fine, distinguere tra atti di acquisizione probatoria «in senso stretto» (concernenti la responsabilità) ed atti di acquisizione probatoria «in senso lato» (concernenti l'imputabilità) per ammettere l'esperibilità del giudizio abbreviato nei casi in cui debba essere verificata la capacità di intendere e di volere dell'imputato, la quale, ai sensi dell'art. 187 comma 1, c.p.p., forma indiscutibilmente oggetto di prova ed il cui accertamento mediante perizia psichiatrica si pone pertanto come impeditivo del procedimento speciale. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza di secondo grado che aveva applicato la diminuente «premiale» ritenendo che il giudizio si sarebbe potuto definire nell'udienza preliminare, nonostante risultasse la necessità di ulteriori accertamenti, effettivamente ed utilmente svolti nel dibattimento di primo grado, circa la capacità di intendere e di volere dell'imputato).
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