Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3892 del 24 aprile 1985

ECLI:IT:CASS:1985:3892PEN

Massima

Massima ufficiale
In caso di richiesta di applicazione di sanzione sostitutiva da parte dell'imputato, il relativo procedimento ex art. 77 legge 24 novembre 1981 n. 689 può definirsi "speciale", in quanto elimina il dibattimento e l'impugnabilità nel merito, costituendo così una deroga rilevante alle regole del processo penale. Pertanto il giudice, pur non essendo vincolato alla richiesta dell'imputato, deve, se la disattenda, emettere un provvedimento interlocutorio in proposito, proseguendo nel giudizio col rito ordinario dibattimentale, e non può, omettendo il dibattimento e lo stesso interrogatorio dell'imputato, pervenire a una pronuncia di condanna anche se a pena sostitutiva ex artt. 53 e segg. legge citata. Così procedendo, si verifica nullità insanabile, ai sensi dell'art. 185 n. 3 cod. proc. pen., per violazione del diritto di difesa.

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