Tribunale Amministrativo Regionale Marche - Ancona sentenza n. 225 del 2018

ECLI:IT:TARMAR:2018:225SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso proposto dalla società Transider S.n.c. contro il Comune di Colli del Tronto, afferma che: 1. La denuncia di inizio attività (DIA) edilizia, pur essendo un titolo abilitativo tacito di natura pubblicistica, non costituisce un provvedimento tacito direttamente impugnabile. Pertanto, il successivo provvedimento comunale di diniego della DIA, adottato oltre il termine di 60 giorni dalla presentazione, deve essere qualificato come atto di autotutela amministrativa, ancorché non formalmente strutturato secondo i principi giurisprudenziali sull'istituto. 2. La motivazione del provvedimento di diniego, seppur sintetica, è sufficiente in quanto fa riferimento sia alla disciplina della zona agricola, che non contempla interventi simili a quelli proposti, sia alle previsioni del vigente strumento urbanistico che non individua aree specifiche per lo svolgimento di attività produttive di recupero di rifiuti speciali. Il denunciato difetto di coordinamento tra i diversi procedimenti autorizzatori non si traduce in un vizio dell'atto. 3. L'allestimento di un centro di raccolta e demolizione di veicoli a motore, rimorchi e simili non rientra tra le "opere di pubblica utilità che debbono sorgere necessariamente in zone agricole" ai sensi della normativa regionale, potendo tale attività trovare ubicazione anche in zone urbanistiche destinate all'insediamento di attività industriali, artigianali e commerciali. Inoltre, le opere in questione non sono interamente riconducibili al regime semplificato della DIA, richiedendo in parte il rilascio di una concessione edilizia. 4. Le illegittime inerzie dell'amministrazione nell'individuare apposite zone per l'insediamento di industrie nocive, come previsto dalla normativa regionale, non possono comunque legittimare il libero sviluppo di attività pericolose, essendo necessaria una disciplina urbanistica ed edilizia di riferimento. In conclusione, il ricorso è respinto in quanto le opere proposte dalla società ricorrente non risultano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente.

Sentenza completa

Pubblicato il 05/04/2018

N. 00225/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00028/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 28 del 1997, proposto da:
Transider S.n.c., rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ((omissis)) in Ancona, corso Garibaldi, 38;

contro

Comune di Colli del Tronto;

per l'annullamento

- dell’atto prot. n. 3017/96 del 4.11.1996, con il quale il Sindaco del Comune di Colli del Tronto ha “respinto” la denuncia di inizio attività edilizia inoltrata dalla ricorrente il 9.7.1996 ed ha invitato la stessa a non intraprendere i lavori;

- di ogni altro atto presupposto o comunque connesso con quello suindicato.

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