Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 752 del 2018

ECLI:IT:TARNA:2018:752SENT

Massima

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Il proprietario o il soggetto che abbia la disponibilità giuridica di un'area non può essere automaticamente ritenuto responsabile dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti su tale area, in assenza di un accertamento in ordine alla sua imputabilità a titolo di dolo o colpa. L'Amministrazione procedente è tenuta a svolgere un'adeguata istruttoria, in contraddittorio con gli interessati, al fine di verificare l'effettiva riconducibilità degli sversamenti a comportamenti, anche solo colposi, del proprietario o del soggetto nella disponibilità del fondo, prima di imporre a questi ultimi l'obbligo di rimozione, smaltimento o recupero dei rifiuti abbandonati. Infatti, l'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva o per fatto altrui, ma richiede l'accertamento di un comportamento doloso o colposo, nei limiti dell'esigibilità, in capo al soggetto destinatario dell'ordine di rimozione. Pertanto, in caso di rinvenimento di rifiuti abbandonati da parte di terzi ignoti, il proprietario del fondo non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area, se non viene individuato a suo carico l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. L'Amministrazione è tenuta a motivare adeguatamente in ordine all'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni formulate dal destinatario dell'ordine di rimozione, nel rispetto del principio del giusto procedimento.

Sentenza completa

Pubblicato il 06/02/2018

N. 00752/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00792/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 792 del 2017, proposto da:
Anas S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Gianmarco Miele, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Kennedy, 25;

contro

Comune di Frignano, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell’ordinanza n. 25 del 14.12.2016 a firma del Sindaco del Comune di Frignano, notificata a mezzo PEC alla ricorrente in pari data, con la quale veniva ordinato ad A.N.A.S., Compartimento per la Viabilità della Campania, nella qualità di titolare della S.S. 7 bis “terra di lavoro”, dal km 14 511 al k…

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