Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 27077 del 10 luglio 2012

ECLI:IT:CASS:2012:27077PEN

Massima

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Il ricorso per cassazione avverso un'ordinanza cautelare è inammissibile qualora il ricorrente abbia formalmente rinunciato all'impugnazione, in applicazione del combinato disposto degli articoli 589 e 591, lettera d), del codice di procedura penale. In tal caso, il giudice di legittimità è tenuto a dichiarare l'inammissibilità del ricorso e a condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale. La rinuncia al ricorso per cassazione, debitamente formalizzata con sottoscrizione autenticata dal difensore, determina l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto comporta la definitiva accettazione del provvedimento cautelare impugnato. Il giudice di legittimità, in presenza di tale rinuncia, non può entrare nel merito delle censure dedotte, essendo precluso ogni ulteriore esame della vicenda processuale. La declaratoria di inammissibilità del ricorso per rinuncia dell'imputato rappresenta l'epilogo fisiologico del procedimento di impugnazione, in quanto l'atto abdicativo del diritto di impugnare pone fine al giudizio di legittimità, senza che il giudice possa sindacare la scelta del ricorrente di rinunciare al gravame. La condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende costituisce, inoltre, una conseguenza necessitata dell'inammissibilità pronunciata, in applicazione della disciplina codicistica. In definitiva, la massima esprime il principio per cui la rinuncia al ricorso per cassazione, debitamente formalizzata, determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende. Tale principio si fonda sulla necessità di assicurare la definitività del provvedimento cautelare, una volta che l'imputato abbia manifestato la volontà di non contestarlo ulteriormente.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO ((omissis)) - Presidente

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS) RINUNCIA AL RICORSO;

avverso l'ordinanza n. 2112/2011 TRIB. LIBERTA' di MILANO, del 05/01/2012;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

sentite le conclusioni del PG Dott. D'((omissis)), che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso per rinuncia.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso…

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