Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 6497 del 3 marzo 2023

ECLI:IT:CASS:2023:6497CIV

Massima

Massima ufficiale
Nella categoria delle vittime del dovere ex art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005 rientrano anche i militari di leva, poiché alla nozione di missione devono ricondursi tutti i compiti svolti dal personale militare per funzioni operative, addestrative, logistiche sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari e il presupposto dei benefici si rinviene nell'esposizione ad un rischio specifico derivante dallo svolgimento degli ordinari compiti d'istituto, tra i quali può annoverarsi la sottoposizione ad obblighi vaccinali qualora le concrete modalità della loro somministrazione non risultino conformi ai protocolli riconosciuti e possano trasformare o aggravare il rischio normalmente connesso a tale pratica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva accertato la sussistenza di una ipotesi di aggravamento del rischio, senza tener conto che il militare di leva era stato sottoposto ad un numero notevole di vaccinazioni obbligatorie, in breve arco temporale e in un contesto in cui era risultata, in sede penale, la falsa redazione di certificazioni da parte del medico militare).

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