ECLI:IT:CASS:2002:316PEN
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe I. F. fu ritenuto responsabile di diserzione "perché il 18.4.2000, trasferito dal Distretto militare di Palermo al 60° Battaglione di Fanteria ... in Trapani, ometteva, senza giusto motivo, di presentarvisi, rimanendo assente nei cinque giorni successivi e fino al 17.10.2000, quando rifiutava il servizio di leva". Preliminarmente il Tribunale Militare ribadiva la propria giurisdizione sul fatto contestato, già affermata "in limine" con ordinanza del 30.11.2000, in quanto l'imputato era stato incorporato ed era soggetto agli obblighi inerenti alla condizione militare fino al momento in cui -essendosi dichiarato obbiettore totale- la sua assenza cessava di integrare reato militare e ricadeva ad altro titolo sotto la giurisdizione ordinaria. La pena veniva determinata -in aumento ex art. 81 c. p. su quella di mesi due e giorni 20 applicata il 21.4.2000 dallo stesso Tribunale per altro episodio di diserzio…
Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.