Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza n. 599 del 2024

ECLI:IT:TARTOS:2024:599SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel dichiarare improcedibile il ricorso proposto da due società immobiliari contro un'ordinanza comunale di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, afferma che: 1) Le attività strumentali al servizio pubblico, come il deposito dei mezzi utilizzati per il recapito postale, non possono essere considerate di pubblica utilità e quindi esercitate in deroga agli strumenti urbanistici. 2) La realizzazione di opere private in zona F (attrezzature e impianti di interesse generale) è consentita solo previa stipulazione di una convenzione con la pubblica amministrazione, che nella fattispecie non risulta essere stata sottoscritta. 3) Il difetto di motivazione del provvedimento impugnato non assume rilevanza in ambito di attività vincolata come quella di repressione degli abusi edilizi, se non incide sul contenuto del provvedimento. 4) Il vizio di eccesso di potere non è deducibile avverso i provvedimenti di carattere vincolato, come quelli di repressione degli abusi edilizi. 5) La recinzione, in quanto elemento complementare all'attività che ha comportato l'utilizzazione dell'area in modo difforme dagli strumenti urbanistici, non può essere considerata isolatamente come opera di manutenzione straordinaria. 6) L'ulteriore censura tesa a negare l'operatività della fascia di rispetto stradale non appare sorretta da interesse ad agire, atteso che il provvedimento impugnato rimane comunque sorretto da autonomi capi di motivazione.

Sentenza completa

Pubblicato il 21/05/2024

N. 00599/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00233/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 233 del 2019, proposto da
Immobiliare Montebianco S.r.l. e Edil Etruria S.p.A., rappresentate e difese dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;

contro

Comune di Campi Bisenzio, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 418 del 07.11.2018, “ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 380/2001 di rimessa in pristino dello stato dei luoghi e uso legittimo relativo all'Area posta lungo la via di Limite a C…

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