Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 10993 del 2004

ECLI:IT:TARNA:2004:10993SENT

Massima

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Il silenzio serbato dall'amministrazione comunale sull'istanza di accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47 del 1985 (ora art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001) ha natura di silenzio-significativo, con valore legale di diniego dell'istanza, e non di mero silenzio-inadempimento. Tale silenzio, decorso il termine di 60 giorni, è pertanto impugnabile in sede giurisdizionale nel termine decadenziale di 60 giorni, alla stregua di un provvedimento espresso, senza che possano essere dedotti vizi formali come la mancanza di motivazione. L'amministrazione, infatti, non è tenuta a motivare espressamente il silenzio-diniego, in quanto l'art. 13, comma 2, della legge n. 47 del 1985 (ora art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001) attribuisce direttamente al silenzio il valore legale di rigetto della richiesta di accertamento di conformità. Il privato può tuttavia impugnare il silenzio-diniego deducendo che l'opera abusiva realizzata è conforme alla normativa urbanistica ed edilizia vigente, in quanto l'accertamento di conformità ha natura vincolata e non discrezionale, essendo diretto a sanare le opere solo formalmente abusive ma sostanzialmente conformi alla disciplina applicabile. L'amministrazione, una volta positivamente riscontrata la doppia conformità, è pertanto tenuta a rilasciare il provvedimento permissivo richiesto.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. VI, composto dai Signori: Dott. ((omissis)) - Presidente Dott. ((omissis)) - Consigliere Dott. ((omissis)) - Referendario Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 2219/1999 Reg. Gen., proposto da ((omissis)) rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)) di Barano d’Ischia, ma con domiciliazione da intendersi effettuata presso la Segreteria di questo Tribunale, in Napoli, piazza Municipio, ai sensi dell'art. 19 L. 6 dicembre 1971 n. 1034 e dell'art. 35 R.D. 26 giugno 1924 n. 1054; contro Il Comune di Casamicciola Terme in persona del Sindaco pro tempore; - non costituito - per l'annullamento: « a) del silenzio – rifiuto formatosi per l'inutile decorso del termine di 60 giorni, indicato dall'art. 13 L. 28/2/1985, n. 47, per l'esame della domanda di sanatoria prodotta ai sensi dell'ar…

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