Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 3481 del 2015

ECLI:IT:TARNA:2015:3481SENT

Massima

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Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001 successivamente all'adozione di un provvedimento sanzionatorio di demolizione di opere edilizie abusive rende improcedibile il ricorso giurisdizionale avverso tale provvedimento per sopravvenuta carenza di interesse, salvo che non risulti già chiaramente esternata dall'Amministrazione, o comunque non risulti con certezza dagli atti di causa, la non sanabilità delle opere. In tal caso, l'Amministrazione ben può limitarsi all'adozione di un atto meramente confermativo della sanzione già irrogata, stante la già accertata non sanabilità. Diversamente, il riesame dell'abusività delle opere, provocato dall'istanza ex art. 36, ha un significato solo in presenza di un intervento astrattamente sanabile e mira a verificare l'effettiva conformità agli strumenti urbanistici in vigore di quanto realizzato: solo in tal caso è necessaria la formazione di un nuovo provvedimento (di accoglimento o di diniego, quest'ultimo eventualmente anche tacito), che, in quanto atto non meramente confermativo, vanificherebbe definitivamente l'operatività dell'impugnato provvedimento sanzionatorio. In caso di accoglimento dell'istanza, il rilascio del titolo edilizio in sanatoria renderà legittime le opere e non più applicabile la sanzione demolitoria, mentre, nell'ipotesi inversa di rigetto, l'Amministrazione dovrà provvedere a riattivare il procedimento sanzionatorio sulla base di un nuovo accertamento dell'abusività non sanabile delle opere stesse, ai sensi del predetto D.P.R. 380/2001, e ciò anche al fine di permettere al responsabile (nell'arco di un nuovo termine appunto da assegnarsi, essendo venuto meno quello attribuito dalla precedente ingiunzione) di adempiere spontaneamente alla demolizione, così evitando le più onerose sanzioni dell'acquisizione o della demolizione in danno. In tali ipotesi, pertanto, viene meno l'interesse della parte ricorrente alla decisione sull'impugnativa del primo provvedimento sanzionatorio, anche tenuto conto della necessaria successiva formazione di un ulteriore provvedimento (positivo o negativo), sull'avanzata istanza, non meramente confermativo e quindi anch'esso eventualmente censurabile in sede giurisdizionale dagli interessati.

Sentenza completa

N. 04763/2008
REG.RIC.

N. 03481/2015 REG.PROV.COLL.

N. 04763/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4763 dell’anno 2008, proposto da:
Gliottone Quirino, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Di Fruscio, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via F. Lomonaco n. 3, presso lo studio dell’avv. Mario Girardi;

contro

Comune di Teano, in persona del Sindaco p.t.;

per l'annullamento

a) dell’ordinanza di demolizione di opere abusive n. 75 del 28.5.2008, adottata dal Coordinatore Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Teano;

b) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo della posizione del ricorrente, ed in partico…

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