Cassazione penale Sez. I sentenza n. 181 del 13 febbraio 1992

ECLI:IT:CASS:1992:181PEN

Massima

Massima ufficiale
Il procedimento di prevenzione e` del tutto autonomo da quello penale, diversi essendo l`oggetto dell`accertamento (che nel primo e` costituito dalla pericolosita` del soggetto, desunta da circostanze specifiche, indicative), gli strumenti dell`accertamento (la individuazione di circostanze specifiche aventi rilevanza indiziante della pericolosita`), e la finalita` del procedimento (che nel giudizio di prevenzione e` quello di garantire la sicurezza collettiva, individuando e sottoponendo a misure le persone pericolose e non la repressione punitiva per i fatti-reato accertati). Ben puo` il giudice della prevenzione utilizzare le emergenze di un procedimento penale pendente o concluso, ma non facendo riferimento acritico a esse, bensi` considerando i fatti in esso emersi e rivalutandoli nell`ottica propria del procedimento di prevenzione, prescindendo dalle eventuali conclusione cui il giudice penale e` pervenuto.    conforme:

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