Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2492 del 25 febbraio 1991

ECLI:IT:CASS:1991:2492PEN

Massima

Massima ufficiale
Il criterio distintivo tra il delitto di violenza privata e quello di minaccia non risiede nella materialita` del fatto che puo` essere identico in ciascuna delle due fattispecie, bensi` nell`elemento intenzionale. Ed infatti mentre per la sussistenza della minaccia e` sufficiente che l`agente eserciti genericamente una azione intimidatoria - trattandosi di reato formale con evento di pericolo immanente nella stessa azione - la violenza privata, invece, presenta sotto il profilo soggettivo un "quid pluris", essendo la minaccia diretta a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa, con evento di danno costituito dall`essersi l`altrui volonta` estrinsecata in un comportamento coartante.  (Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, e` stato ritenuto che la minaccia con pistola, estrinsecatasi con la frase che se la parte offesa avesse presentato denuncia alla polizia per le lesioni subite sarebbe stata ammazzata, costituisce tentativo di violenza e non minaccia).

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