ECLI:IT:CASS:2002:13790PEN
Con ordinanza del 12.9.2001 il Tribunale di Taranto rigettava l'appello proposto da G. F. avverso l'ordinanza dello stesso Tribunale del 26.4.2001, con la quale era stata ripristinata la misura della custodia cautelare in carcere a norma dell'articolo 307 co. 2 lett. a) c.p.p.
In precedenza con ordinanza del 17.2.2000 era stata dichiarata inefficace nei confronti dell'imputato, la misura cautelare della detenzione in carcere, per scadenza dei termini e contestualmente gli era stata applicata, a norma dell'articolo 307 co. 1 c.p.p., la misura dell'obbligo di dimora nel territorio del Comune di Pulsano. La violazione di quest'obbligo aveva determinato il ripristino della misura restrittiva.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il G. eccependo con il primo motivo l'illegittimità costituzionale della vigente normativa processuale, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente il contraddit…
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