Cassazione penale Sez. V sentenza n. 13790 del 10 aprile 2002

ECLI:IT:CASS:2002:13790PEN

Massima

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Il ripristino della misura cautelare della custodia in carcere, ai sensi dell'art. 307, comma 2, lett. a) c.p.p., a seguito della violazione degli obblighi imposti con una precedente misura meno afflittiva, non richiede una nuova valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto il provvedimento di ripristino fa rivivere quello originario che aveva disposto la misura cautelare. La scelta legislativa di consentire il ripristino immediato della misura più grave, senza previo contraddittorio con l'imputato, è legittima in quanto volta a garantire la tutela della collettività dalla pericolosità sociale manifestata dall'imputato attraverso la violazione degli obblighi, bilanciando tale esigenza con la garanzia di un successivo esame delle ragioni dell'imputato. Pertanto, il ripristino della misura cautelare in carcere ai sensi dell'art. 307, comma 2, lett. a) c.p.p. è legittimo quando la violazione degli obblighi imposti con la precedente misura meno afflittiva fa rivivere le esigenze cautelari già valutate in sede di applicazione della misura originaria, senza che sia necessaria una nuova verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Sentenza completa

Con ordinanza del 12.9.2001 il Tribunale di Taranto rigettava l'appello proposto da G. F. avverso l'ordinanza dello stesso Tribunale del 26.4.2001, con la quale era stata ripristinata la misura della custodia cautelare in carcere a norma dell'articolo 307 co. 2 lett. a) c.p.p.
In precedenza con ordinanza del 17.2.2000 era stata dichiarata inefficace nei confronti dell'imputato, la misura cautelare della detenzione in carcere, per scadenza dei termini e contestualmente gli era stata applicata, a norma dell'articolo 307 co. 1 c.p.p., la misura dell'obbligo di dimora nel territorio del Comune di Pulsano. La violazione di quest'obbligo aveva determinato il ripristino della misura restrittiva.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il G. eccependo con il primo motivo l'illegittimità costituzionale della vigente normativa processuale, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente il contraddit…

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