Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 253 del 12 febbraio 1991

ECLI:IT:CASS:1991:253PEN

Massima

Massima ufficiale
Per il principio di tassatività delle impugnazioni il decreto di archiviazione è inoppugnabile, trattandosi di provvedimento sfornito sia di efficacia preclusiva sia di carattere decisorio, che non sia quello "rebus sic stantibus". Tuttavia quando vi sia opposizione alla richiesta da parte della persona offesa, il G.I.P. può disporre l'archiviazione soltanto in presenza di due condizioni: a) inammissibilità dell'opposizione medesima; b) infondatezza della notizia di reato. Nell'ipotesi in cui il provvedimento venga adottato soltanto in base alla ritenuta infondatezza della "notitia criminis", senza alcuna valutazione sulle ammissibilità dell'opposizione, l'ordinanza "de qua" è ricorribile per cassazione. (Nella specie la corte ha affermato che, avendo l'opponente chiesta la prosecuzione delle indagini preliminari, andava risolto in via pregiudiziale il problema dell'ammissibilità mediante la valutazione delle condizioni richieste dalla legge, cioè l'indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova).

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