Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4118 del 11 luglio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:4118CIV

Massima

Massima ufficiale
il decreto non soggetto a reclamo, con il quale il tribunale, a norma dell'art. 163 della legge fallimentare, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo, non é impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della costituzione, trattandosi di un provvedimento privo del carattere di definitività, alla stregua della sua funzione meramente delibatoria delle condizioni di ammissibilità di detto concordato, le quali restano riesaminabili, senza alcuna preclusione e senza alcun pregiudizio giuridicamente rilevante sulle posizioni soggettive dei creditori, in sede di sentenza di omologazione del concordato medesimo e di eventuale impugnazione contro di essa.

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