Cassazione penale Sez. I sentenza n. 681 del 8 maggio 1986

ECLI:IT:CASS:1986:681PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di applicazione di misure di prevenzione, il cui presupposto e` l`accertata pericolosita` del soggetto per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralita`, sono richiesti, come elementi ulteriori, che la pericolosita` medesima presenti due requisiti e cioe` che sia attuale e sia qualificata.  Invero da un lato sono irrilevanti le pregresse manifestazioni antisociali che non ricorrono al momento dell`applicazione della misura, dall`altro la valutazione della pericolosita` va operata in relazione alle ragioni e alle speciali condizioni ambientali dalle quali viene condizionata ed esaltata.    conforme: [p82\00886] [p82\01949]

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