Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 25241 del 20 luglio 2006

ECLI:IT:CASS:2006:25241PEN

Massima

Massima ufficiale
La trasmissione parziale al Tribunale del riesame degli atti già trasmessi al G.i.p. non vale a configurare inottemperanza al disposto di cui all'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen.- alla quale l'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. ricollega la perdita di efficacia della misura cautelare -, qualora il medesimo tribunale sia già in possesso degli atti del procedimento per la ragione, nota alla difesa, ché essi siano stati già trasmessi dal P.M. a seguito della proposizione di altro ricorso relativo al medesimo procedimento. Ne consegue che, in tal caso, l'ulteriore trasmissione di tutti gli atti non comporterebbe alcun vantaggio per l'imputato così come, correlativamente, la sua omissione non comporta alcun pregiudizio e che, pertanto, non ricorrono i presupposti di operatività degli articoli 309, comma quinto e comma decimo cod. proc. pen., stante il principio di effettività delle garanzie processuali.

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