Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4510 del 12 aprile 1988

ECLI:IT:CASS:1988:4510PEN

Massima

Massima ufficiale
La chiamata di correo, pur essendo suscettibile di utilizzazione ai fini della prova, non può, tuttavia, essere considerata, come si desume dall'art. 348 comma terzo cod. proc. pen., né nella forma, né nella sostanza, una testimonianza e cioè un elemento che consenta di ritenere provato un fatto solo perché una persona lo ha riferito. Ne consegue che l'utilizzabilità probatoria della chiamata di correo è subordinata ad un controllo "intrinseco", per accertarne l'attendibilità, ed "estrinseco" da operare mediante riscontri desumibili da dati obiettivi o da dichiarazioni di testimoni, di coimputati o di imputati di reati connessi.

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.