Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4510 del 12 aprile 1988
ECLI:IT:CASS:1988:4510PEN
Massima
Massima ufficiale
La chiamata di correo, pur essendo suscettibile di utilizzazione ai fini della prova, non può, tuttavia, essere considerata, come si desume dall'art. 348 comma terzo cod. proc. pen., né nella forma, né nella sostanza, una testimonianza e cioè un elemento che consenta di ritenere provato un fatto solo perché una persona lo ha riferito. Ne consegue che l'utilizzabilità probatoria della chiamata di correo è subordinata ad un controllo "intrinseco", per accertarne l'attendibilità, ed "estrinseco" da operare mediante riscontri desumibili da dati obiettivi o da dichiarazioni di testimoni, di coimputati o di imputati di reati connessi.
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