Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10417 del 16 marzo 2012

ECLI:IT:CASS:2012:10417PEN

Massima

Generata da Simpliciter
La rinuncia all'impugnazione da parte dell'indagato comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di riesame della misura cautelare, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende. Il principio di diritto è che la rinuncia all'impugnazione, formalmente effettuata con dichiarazione depositata in cancelleria, preclude l'esame del ricorso nel merito, in applicazione degli articoli 589 e 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Tale declaratoria di inammissibilità comporta per legge, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma ritenuta congrua in favore della cassa delle ammende, in conformità alla sentenza n. 186/2000 della Corte Costituzionale. Il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione mira a garantire il rispetto del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, sanzionando la rinuncia all'impugnazione con la declaratoria di inammissibilità del ricorso e le relative conseguenze di legge a carico del ricorrente. Tale principio si applica in modo uniforme a tutti i casi analoghi di rinuncia all'impugnazione, indipendentemente dalle specifiche circostanze del caso concreto, al fine di assicurare certezza e prevedibilità nell'applicazione della legge processuale penale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente

Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere

Dott. ROMBOLA' Marcello - Consigliere

Dott. CAPRIOGLIO ((omissis)) S - Consigliere

Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (RINUNCIANTE) N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 1432/2011 TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA, del 06/10/2011;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;

sentite le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA Antonio che ha chiesto l'inammissibilta' per rinuncia.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 06.10.2011 il Tribunale di Bologna, costituito ex articolo 309 …

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.