Tribunale Amministrativo Regionale Marche - Ancona sentenza n. 127 del 2015

ECLI:IT:TARMAR:2015:127SENT

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: L'obbligo di adottare le misure di messa in sicurezza e di bonifica di un sito inquinato, sia urgenti che definitive, incombe esclusivamente sul soggetto responsabile dell'inquinamento, per avervi dato causa a titolo di dolo o colpa. Ove non venga accertata la responsabilità sull'origine del fenomeno contestato, non è possibile imporre al proprietario incolpevole del bene alcun obbligo di bonifica o di messa in sicurezza. Il proprietario non responsabile ha solo la facoltà di eseguire volontariamente tali interventi al fine di evitare l'espropriazione del terreno interessato gravato da onere reale, con la possibilità di rivalsa, nei limiti del valore del sito bonificato, da parte dell'autorità pubblica che si sia fatta carico degli interventi in sua vece. Tuttavia, l'atto volontario di impegno all'intervento di messa in sicurezza da parte del proprietario incolpevole implica l'assunzione di un sacrificio patrimoniale da contenere nei limiti della normalità e della prevedibilità, non potendosi pretendere che egli si renda disponibile all'esecuzione di qualsiasi intervento. Inoltre, le misure di messa in sicurezza d'emergenza possono essere disposte solo in presenza di contaminazioni repentine al fine di contenere la diffusione delle sorgenti primarie di inquinamento, non essendo estensibili oltre i loro limiti naturali. Infine, l'autorità amministrativa, prima di imporre obblighi di bonifica a carico di soggetti diversi dal responsabile dell'inquinamento, deve svolgere una adeguata istruttoria volta ad accertare le concrete responsabilità, in base al principio comunitario del "chi inquina paga", non essendo sufficiente l'individuazione di tali soggetti solo in quanto titolari di un rapporto qualificato con l'immobile.

Sentenza completa

N. 00315/2006
REG.RIC.

N. 00127/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00315/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 315 del 2006, proposto da:
Ditta Delta S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso l’avv. ((omissis)) in Ancona, Via Matteotti, 74;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, n.c.;
Ministero delle Attività Produttive, n.c.;
Ministero della Salute, n.c.;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Generale per la Qualità della Vita - Divisione IX, n.c.;
Regione Marche, n.c.;
Conferenza dei Servizi per il Sito di Interesse Nazionale del Basso Bacino del Fiume Chienti presso il Ministero dell'Ambient…

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