Cassazione penale Sez. I sentenza n. 47636 del 10 novembre 2016

ECLI:IT:CASS:2016:47636PEN

Massima

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Il concorso di persone nel reato si configura anche quando il contributo causale del concorrente morale si manifesta attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa, come l'istigazione, la determinazione all'esecuzione del delitto, l'agevolazione alla sua preparazione o consumazione, il rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, la mera adesione, autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione del reato. In tali ipotesi, il giudice di merito ha l'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti. La valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, nelle chiamate in correità o in reità, non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, ma deve essere compiuta unitariamente, in quanto i due aspetti si influenzano reciprocamente. Pertanto, in presenza di elementi incerti sull'attendibilità del racconto, il giudice non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato. La configurazione della circostanza aggravante della premeditazione richiede la sussistenza di due elementi: un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e la sua attuazione, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso, e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine. Tali requisiti devono essere valutati in concreto, tenendo conto dell'articolazione del progetto omicidiario in varie fasi operative. L'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, convertito in l. n. 203 del 1991, si applica quando il reato è commesso avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà derivanti dall'appartenenza a un'associazione mafiosa, anche se il fatto non è direttamente riconducibile all'attività del sodalizio criminale, purché sia comunque inserito nel contesto mafioso di riferimento.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente

Dott. SARACENO Rosa Anna - Consigliere

Dott. BONI Monica - Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (OMISSIS), nato il (OMISSIS);
Avverso la sentenza n. 41/2014 emessa il 03/07/2015 dalla Corte di assise di appello di Napoli;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CENTONZE Alessandro;
Udito il Procuratore generale, in persona del Dott. ANGELILLIS Ciro, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 09/12/2013 la Corte di assise di Napoli giudicava, tra gli altri, (OMISSIS) colpevole dell'omicidio di (OMISSIS…

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