Corte d'appello civile Roma sentenza n. 229 del 31 gennaio 2023

Massima

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L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale è ripetibile dall'ente erogatore solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge per la sua erogazione, salvo che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiente o la sua buona fede, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato. Pertanto, in assenza di tali circostanze, non può essere richiesta la restituzione dell'indebito quando i redditi del beneficiario erano già conoscibili dall'ente erogatore in base alle dichiarazioni fiscali presentate, in quanto ciò determina un legittimo affidamento del percipiente sulla correttezza degli importi erogati. Inoltre, l'ente erogatore non può pretendere la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dallo stesso ente, in quanto tali redditi sono già noti all'istituto.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
V SEZIONE LAVORO
composta da:
Giovanna Ciardi - Presidente rel.
Maria Antonia Garzia - Cons.
Sabrina Mostarda - Cons.
nella causa civile in grado di appello n. 1190/2022
all'udienza del 20.1.2023, ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
(...)
Avv.ti Fr.El. e Da.De.
appellanti
E
INPS
Avv. Si.Za.
appellato
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 9383/2021 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.1.2021 e ritualmente notificato, (...), premesso di percepire l'assegno sociale n.(...), conveniva in giudizio l'INPS chiedendo che venisse accertata l'inesistenza dell'indebito di Euro 1.724,00 accertato dall'INPS con nota del 7.7.2020. Deduceva la ricorrente di aver percepito canoni locatizi di Euro 1.600 annui in applicazione della cedolare secca e che l&…

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