Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7216 del 23 luglio 1982

ECLI:IT:CASS:1982:7216PEN

Massima

Massima ufficiale
Alla mancata sottoscrizione della sentenza da parte di uno dei giudici del collegio che l'ha pronunciata consegue la nullità prevista dall'. 475 cpv. n.. 5 cod. proc. pen. solo quando tale omissione si verifichi a causa del deliberato rifiuto del giudice- componente, mentre essa non è produttiva di nullità, nemmeno relativa, quando sia la conseguenza di omissione od errore, potendo rimediare col procedimento di correzione. L'omissione o l'errore non costituiscono infatti vizio della capacità o della regolare costituzione del giudice, ma afferiscono alla redazione del documento formale che è momento successivo alla deliberazione della decisione.

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