Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10821 del 17 ottobre 1995

ECLI:IT:CASS:1995:10821CIV

Massima

Massima ufficiale
Con riguardo all'indicazione del termine di conservazione dei prodotti alimentari, il disposto dell'art. 12, ultimo comma, del d.P.R. 18 maggio 1982 n. 322 - secondo cui i prodotti alimentari non commercializzati al dettaglio e quelli destinati all'industria o ai laboratori artigianali possono riportare le indicazioni di cui all'art. 7 solo sui documenti commerciali di vendita - va riferito unicamente ai prodotti alimentari preconfezionati idonei ad essere destinati al consumatore finale, atteso che la disposizione e` inserita in un decreto delegato diretto a dare attuazione ad una direttiva comunitaria (n. 79/112) avente per oggetto esclusivamente l'etichettatura di prodotti destinati al consumatore finale ed in un articolo che disciplina l'etichettatura di prodotti preconfezionati destinati al consumatore finale.

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