Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9577 del 17 settembre 1993

ECLI:IT:CASS:1993:9577CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di esclusione del socio da una societa` coperativa, la comunicazione puntuale delle situazioni di fatto addebitate al socio, poste a base della delibera di esclusione, non costituisce un requisito oggettivo della delibera, che la invalida ove carente, ma un requisito funzionale della comunicazione, volto a porre il socio escluso nella condizione di svolgere adeguatamente l'opposizione nei termini di legge (sia in ordine all'esistenza della condotta addebitata, sia agli effetti da essa derivati ed alla correlazione logica con il provvedimento di esclusione). Pertanto, la mancata specificita` della comunicazione degli addebiti diviene irrilevante quando l'escluso dimostri di essere pienamente consapevole delle concrete situazioni addebitategli, avendo centrato su di esse la sua difesa in sede di opposizione.    da vedere: Sen 19/10/1989 4207 sez 1 Civ

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