Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2125 del 18 febbraio 1987

ECLI:IT:CASS:1987:2125PEN

Massima

Massima ufficiale
Le prove raccolte all'estero sono valide ed ammissibili in un giudizio che si svolga in italia quando esse siano state legalmente assunte secondo le leggi dello stato in cui furono acquisite e non siano in contrasto con le nostre leggi concernenti l'ordine pubblico. Ne deriva che l'interrogatorio reso dal coimputato all'estero è legittimamente utilizzato dal giudice di merito nell'ambito dei poteri discrezionali di valutazione delle prove, quando non sia stato violato il limite delle nostre norme inderogabili relative all'ordine pubblico, fra le quali rientrano quelle che garantiscono il diritto di difesa.

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