Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10292 del 17 marzo 2021

ECLI:IT:CASS:2021:10292PEN

Massima

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Il reato di atti persecutori (c.d. stalking) si configura quando la condotta dell'agente, anche attraverso reiterate minacce e molestie, è idonea a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura, a prescindere dalla prova di un effettivo turbamento psicologico, essendo sufficiente che le condotte siano oggettivamente idonee a determinare tale effetto destabilizzante in una persona comune. La remissione di querela da parte della persona offesa non esclude la configurabilità del reato, in quanto la tutela penale è diretta a salvaguardare non solo l'interesse privato, ma anche l'ordine pubblico e la sicurezza collettiva. Pertanto, il giudice di merito può legittimamente ritenere integrato il reato di atti persecutori anche in assenza di una comprovata modificazione dello stato psicologico della vittima, qualora le condotte dell'agente, per la loro intrinseca gravità e reiterazione, siano idonee a cagionare in una persona comune un perdurante stato di ansia e di paura per la propria incolumità. Inoltre, il diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche può essere adeguatamente motivato dal giudice anche con riferimento a specifici elementi di fatto, senza necessità di esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo - Presidente

Dott. SCARLINI E. V. S. - Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere

Dott. BORRELLI Paola - rel. Consigliere

Dott. FRANCOLINI Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;
Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, ex articolo 23, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza del Decreto Legge 14 gennaio…

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