Cassazione civile Sez. I sentenza n. 788 del 8 febbraio 1989

ECLI:IT:CASS:1989:788CIV

Massima

Massima ufficiale
La fede privilegiata, attribuita all`atto pubblico dall`art. 2700 cod. civ., riguarda soltanto i fatti che il pubblico ufficiale attesti da lui stesso compiuti od avvenuti in sua presenza. Pertanto, nel caso di verbale di contestazione, a carico del proprietario di un alloggio, dell`infrazione di cui all`art. 12 del d. l. 21 marzo 1978 n. 59 (convertito, con modificazioni, in legge 18 maggio 1978 n. 191), per omessa comunicazione all`autorita` di pubblica sicurezza della cessione a terzi del godimento del bene, deve escludersi l`applicabilita` della citata norma rispetto all`accertamento di detta cessione, ove il verbalizzante non specifichi se e con quali modalita` la relativa situazione sia stato oggetto di diretta constatazione.

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