Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12354 del 17 marzo 2014

ECLI:IT:CASS:2014:12354PEN

Massima

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Il divieto di accesso agli impianti sportivi (c.d. DASPO) può essere legittimamente disposto dal Questore nei confronti di coloro che, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, abbiano tenuto condotte specificamente idonee ad incitare, inneggiare o indurre alla violenza, come l'esposizione di striscioni o scritte dal contenuto chiaramente istigatorio o intimidatorio, anche se non direttamente riconducibili a episodi di violenza. Tale misura di prevenzione, prevista dalla legge, mira a tutelare la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico nelle competizioni sportive, contemperando l'esigenza di reprimere e prevenire fenomeni di violenza con il diritto di libera manifestazione del pensiero. Il giudice, nel convalidare il provvedimento del Questore, deve verificare la sussistenza dei presupposti di legge, valutando in concreto l'idoneità della condotta a turbare la tranquillità della competizione sportiva, nel rispetto del principio di tassatività delle fattispecie e del diritto di difesa del destinatario della misura. L'obbligo di presentazione periodica agli uffici di polizia, aggiuntivo al divieto di accesso, è legittimo se motivato da specifiche esigenze di rafforzamento della prevenzione, anche in relazione a gare disputate in trasferta, purché congruo e proporzionato.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente

Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere

Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere

Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 4/2013 GIP TRIBUNALE di MILANO, del 24/01/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

lette le conclusioni del PG: annullamento senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza del 24 gennaio 2013 il G.I.P. del Tribunale di Milano ha convalidato il provvedimento del Questore di detta citta' reso il 14 gennaio 2013 con il quale veniva imposto a (OMISSIS) il divieto di…

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