Cassazione penale Sez. II ordinanza n. 26092 del 22 giugno 2016

ECLI:IT:CASS:2016:26092PEN

Massima

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Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è il seguente: Quando un fatto precedentemente qualificato come reato è successivamente depenalizzato e configurato come illecito civile ai sensi del D.Lgs. n. 7 del 2016, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve valutare se possa comunque decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando le statuizioni di condanna al risarcimento del danno, oppure se debba revocare integralmente la sentenza, comprese le statuizioni civili. Sul punto si sono formati due orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di legittimità: Secondo un primo orientamento, il giudice dell'impugnazione può confermare le statuizioni civili, in quanto il diritto del danneggiato al risarcimento permane nonostante la successiva modifica legislativa che ha depenalizzato il fatto. Ciò in applicazione del principio secondo cui, in presenza di un fatto illecito che ha cagionato un danno, il diritto del danneggiato al risarcimento non viene meno per effetto delle successive modifiche legislative che trasformano in condotte lecite fatti precedentemente penalmente rilevanti. Inoltre, tale soluzione eviterebbe di imporre alla parte civile la necessità di proseguire il giudizio in sede civile, in violazione del principio della ragionevole durata del processo. Secondo un diverso orientamento, invece, il giudice dell'impugnazione non può pronunciarsi sulle statuizioni civili, in quanto l'art. 578 c.p.p., che disciplina il potere del giudice dell'impugnazione di decidere sugli interessi civili, è norma eccezionale di stretta interpretazione e non applicabile al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Pertanto, non essendo stata prevista alcuna disposizione transitoria in tal senso nel D.Lgs. n. 7 del 2016, il giudice dell'impugnazione dovrebbe revocare integralmente la sentenza, comprese le statuizioni civili, rimettendo la parte civile a far valere i propri diritti in sede civile.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIANDANESE Franco - Presidente

Dott. ALMA ((omissis)) - Consigliere

Dott. PARDO Ignazio - rel. Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere

Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n.61/2013 TRIBUNALE di CAGLIARI del 03/11/2014;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/06/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ((omissis)) che ha chiesto l'annullamento senza rinvio perche' il fatto non e' piu' previsto dalla legge come reato;
Udito il difensore degli imputati a…

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