Cassazione penale Sez. I sentenza n. 888 del 28 maggio 1984

ECLI:IT:CASS:1984:888PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di provvedimenti concernenti la libertà provvisoria, la imposizione degli obblighi accessori previsti dall'art.. 282 cod. proc. pen. non è soggetta ad impugnazioni da parte dell'imputato neanche con il richiamo all'art.. 111 Cost... infatti, la impugnazione di obblighi in sede di concessione della libertà provvisoria costituisce mera modalità di esecuzione del beneficio e, quindi, non incide sul diritto alla libertà personale per cui, in ossequio al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, questa è riservata solo al P.M..

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