ECLI:IT:CASS:2002:25491PEN
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il decreto impugnato la Corte d'appello di Palermo ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per quattro anni e cauzione di un milione di lire applicata a M. P., mentre ha revocato la misura patrimoniale della confisca di alcuni beni a lui riconducibili.
Ha ritenuto la corte palermitana che il concetto di appartenenza ad associazione mafiosa cui si riferisce la legge n. 575 del 1965 è più ampio di quello di partecipazione alle stesse associazioni richiesto dall'art. 416 bis c.p. Sicché la misura di prevenzione personale in discussione trova idoneo sostegno probatorio nelle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, che hanno indicato M. P. come prestanome del suocero G. A., noto mafioso, di cui il proposto era socio occulto in un'impresa di movimento terra.
Hanno escluso, però, i giudici del merito che i beni di proprietà di M. P. fossero sta…
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