Cassazione penale Sez. II sentenza n. 11284 del 3 novembre 1987

ECLI:IT:CASS:1987:11284PEN

Massima

Massima ufficiale
Costituisce causa di nullità del verbale di dibattimento la mancanza soltanto della sottoscrizione del cancelliere e non anche di quella del presidente. Il verbale è, infatti, atto del cancelliere, il quale attribuisce ad esso autenticità e pubblica fede, attraverso la sua sottoscrizione, mentre invece la firma del presidente è certificativa di una semplice funzione di controllo che, se non esercitata, non incide sulla validità dell'atto.

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