Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza n. 212 del 2017

ECLI:IT:TARTOS:2017:212SENT

Massima

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Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, qualora non emerga l'adozione di provvedimenti satisfattivi da parte dell'amministrazione resistente, idonei a rimuovere la lesione lamentata. In tali ipotesi, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso, compensando le spese di giudizio tra le parti, in ragione della particolare complessità della vicenda e dell'assenza di posizioni di palese torto o ragione. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, qualora non risulti l'adozione di provvedimenti satisfattivi da parte dell'amministrazione resistente, idonei a rimuovere la lesione lamentata. In tali ipotesi, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso, compensando le spese di giudizio tra le parti, in ragione della particolare complessità della vicenda e dell'assenza di posizioni di palese torto o ragione. La massima giuridica si fonda sui seguenti argomenti e ragionamenti: 1. Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, qualora non emerga l'adozione di provvedimenti satisfattivi da parte dell'amministrazione resistente, idonei a rimuovere la lesione lamentata. Ciò in quanto, venuto meno l'interesse all'annullamento dell'atto impugnato, il ricorso perde la sua ragion d'essere. 2. In tali ipotesi, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso, in quanto l'interesse del ricorrente è venuto meno per fatti sopravvenuti. 3. Le spese di giudizio devono essere compensate tra le parti, in ragione della particolare complessità della vicenda e dell'assenza di posizioni di palese torto o ragione. Ciò in applicazione del principio di equità processuale, che impone di non addossare integralmente le spese a una sola parte in assenza di posizioni nettamente contrapposte. 4. La massima è formulata in modo astratto e generale, senza riferimenti al caso specifico, in modo da risultare applicabile a fattispecie analoghe.

Sentenza completa

Pubblicato il 10/02/2017

N. 00212/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00379/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 379 del 2016, proposto da:
Anna Luisa Ancona, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Montini e Domenico Iaria, con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, via dei Rondinelli n. 2;

contro

Asl 4 - Prato - Ora Azienda Usl Toscana Centro, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Brogi e Paolo Federigi, con domicilio eletto presso l’Ufficio Affari Legali dell’Ente in Firenze, piazza Brunelleschi, n. 1;

nei confronti di

Elena Torre, Francesca Massaro, Eleonora Rosati e Maria Giulia Cagliarelli, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

della deliberaz…

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