Cassazione civile Sez. II sentenza n. 17452 del 19 giugno 2023

ECLI:IT:CASS:2023:17452CIV

Massima

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Il condomino è tenuto a contribuire alle spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni dell'edificio, nonché per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, indipendentemente dalla possibilità di usufruire effettivamente del servizio. L'obbligo di contribuzione trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni e non può essere escluso per il solo fatto che il servizio non sia erogato in modo adeguato, essendo a disposizione del condomino altri strumenti per reagire all'inerzia manutentiva del condominio. La disciplina legale sulla ripartizione delle spese condominiali può essere derogata solo con il consenso unanime di tutti i condomini, espresso anche per fatti concludenti, che devono inequivocabilmente manifestare la volontà di modificare i criteri di ripartizione. In mancanza di tale consenso unanime, non può ritenersi validamente costituito un accordo derogatorio delle regole legali, neppure in presenza di un comportamento tollerante da parte del condominio per un lungo periodo di tempo. Inoltre, le delibere programmatiche relative alla cessazione del riscaldamento centralizzato non costituiscono di per sé prova della consapevolezza e della volontà dei condomini di modificare i criteri di ripartizione delle spese. Infine, la decisione di negare distacchi unilaterali dall'impianto centralizzato e di agire nei confronti di chi si era già distaccato, adottata dai responsabili dei plessi condominiali, non richiede una delibera assembleare, essendo meramente esecutiva della precedente delibera condominiale di proseguire nell'utilizzo dell'impianto esistente.

Sentenza completa


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
LUIGI GIOVANNI LOMBARDOPresidente
LORENZO ORILIAConsigliere
MAURO MOCCIConsigliere
FEDERICO ROLFIConsigliere
REMO CAPONIConsigliere-Rel.
Oggetto:
CONDOMINIO
PU 25/05/2023
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2036/2018 proposto da:
NISIO MAURO, rappresentato e difeso dall'avvocato ZACCARIAFAC-
CHINI,domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO
DE ROBERTIS;
-ricorrente-
contro
SUPERCONDOMINIO VIA PUCCINI 58 VIA PUCCINI 60 VIA PL DA PA-
LESTRINA 7 MOLFETTA, rappresentato e difeso dall'avvocato NUNZIO
PALMIOTTO, domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato MI-
CHELE MARELLA;
-controricorrente-
nonché
TATULLI ANNA GEMMA;
-intimata-
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI BARI…

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